Abusi nel Parco della Rimembranza: richiesta alla Procura di valutazione sequestro prevenivo dei cantieri edili

Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena,

Dottor Vito Zincani,

Italia Nostra, associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico artistico e naturale della Nazione, sezione di Modena,

che già con l’esposto del 14 febbraio ultimo scorso ha prospettato come fatti di reato i lavori edilizi intrapresi e ancora in corso nel monumentale Parco della Rimembranza di Modena, perché lesivi della integrità fisica stessa del bene culturale (artt. 20 e 170 codice dei beni culturali e del paesaggio) e integranti una vera e propria lottizzazione abusiva,  perché in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore (art. 13.21 della normativa coordinata del PSC – POC –RUE e artt. 30 e 44, comma1, lettera c), DPR.6 giugno 2001, n.380 – T.U. delle norme in materia edilizia -),

                                                     prospetta la esigenza

che si provveda a norma dell’art. 321 CPP. al fine di arrestare il compimento dell’opera che si ha motivo di considerare sotto più profili illecita

e perciò

chiede

di valutare se sussistano (come alla associazione non sembra dubitabile) le condizioni per richiedere il sequestro preventivo dei cantieri edili attivati nel “Parco” modenese.

Indica qui di seguito succintamente i

                                                          motivi

che convincono della sussistenza nella specie del duplice profilo di illecito e del grave pericolo che la prosecuzione dei lavori comporta per la conservazione – integrità del “monumento vegetale” .

1.    L’intervento ricade sul monumentale (per disposizione di legge: n.559 del 1926) Parco della Rimembranza, riconosciuto di interesse culturale con decreto del 2005 e censito nelle tavole di Piano Regolatore come “parco di notevole interesse”, perciò assoggettato alla rigorosa disciplina delle normative coordinate di PSC-POC-RUE (art.13.21) che consentono esclusivamente manufatti di servizio (al verde, deve intendersi) come “i gazebo e i piccoli depositi per attrezzi non in muratura”, essendo “vietato l’inserimento di edifici in elevazione”. Il “Parco” è conteggiato nello standard di verde pubblico come tipico servizio, opera di urbanizzazione secondaria.

 

2.    La giunta comunale con le due delibere del 2009 e del 2012 ha approvato l’intervento, testualmente da ultimo definito “Riqualificazione urbanistica e valorizzazione commerciale del Parco delle Mura”. Si tratta di provvedimenti sicuramente atipici ma di contenuto eminentemente urbanistico nel senso che conferiscono al “Parco” una suscettività edificatoria per ampie superfici (il solo “chiosco” multiplo previsto nella centrale zona del “Lido Parco” copre un’area di ben mq. -16 x 16- 256, mentre gli altri previsti occuperanno la complessiva superficie di 640 mq.) e una destinazione commerciale che per certo non può dirsi compresa nella funzione propria del “verde pubblico” di riconosciuto interesse culturale. A servizio del nuovo insediamento commerciale il progetto contempla (elaborati grafici 2.2, 2.3, 2.4 approvati con la delibera n. 676  della giunta comunale allegata al precedente nostro esposto) le opere di urbanizzazione primaria, come “rete fognaria”, “rete elettrica”, “rete acqua e gas”. Non può esservi dubbio che si tratti  – funzionalmente – di lottizzazione e la sua esecuzione ora avviata costituisce (art.30 DPR.380/2001) “lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio”, poiché “vengono iniziate opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti”. E lo strumento urbanistico (già si è constatato) prescrive  che i terreni nella specie, “parco di notevole interesse” siano inedificabili. La condotta di edificazione in atto (conforme al “modulo” approvato, con strutture in cemento armato, le fondazioni che affondano nel terreno e i pilastri in elevazione: fabbricati stabilmente incorporati nel suolo) costituisce quindi Il reato di cui all’art. 44, comma 1, sub c), DPR.380/2001. Per costante insegnamento del Giudice di legittimità, l’illecito “è configurabile anche in presenza dell’autorizzazione della P.A. nel caso in cui quest’ultima contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti” (di recente, Cass. pen., sez. III, n. 618 del 2011). Dovrà quindi essere vagliata la posizione dei soggetti – persone fisiche della pubblica amministrazione che hanno deliberato l’intervento urbanistico  o concorso alla formazione dei provvedimenti abilitativi della relativa attuazione.

 

3.     Le delibere della giunta comunale adottano l’innovativo toponimo “Parco delle Mura” (non si conosce il tipico provvedimento amministrativo – formalmente previsto in toponomastica – che lo abbia assunto e sospettiamo che non vi sia), ma si tratta del monumentale Parco della Rimembranza sul modello della legge (secca, di un solo articolo, la legge 21 marzo 1926, n. 559) che ritenne necessario registrare come “pubblico monumento” una specialissima opera pubblica che nei tre anni precedenti non solo tutte le città capoluogo ma anche minori centri urbani avevano saputo realizzare con inconsueta sollecitudine per onorare la memoria dei loro caduti nella Guerra 1915 – 1918. Ad ogni caduto dedicato un albero, non banale la metafora della continuità della vita nell’organismo vegetale; e originale l’dea inventiva, lontana dalla retorica monumentale, di rappresentare il ricordo come una vitale funzione dell’insediamento urbano – un nuovo parco – entro un dedicato spazio di quotidiana frequentazione dei cittadini. Ebbene l’asciutta legge del 1926 riconosce che monumento non è soltanto la scultura o la più complessa struttura architettonica posta o eretta in un dato luogo pubblico per onorare la memoria di un defunto, di un personaggio illustre o per commemorare un avvenimento storico di rilievo, ma ben può essere una dedicata parte della città disegnata come parco, per dar vita a un organismo vegetale che suggestivamente rappresenta il tema dei caduti nella “grande guerra”, conclusiva, così è stata diffusamente sentita, del Risorgimento. 

 

4.    I  parchi della rimembranza, pubblici monumenti per riconoscimento della legge del 1926, sono fatti oggetto di tutela dal vigente codice dei beni culturali e del paesaggio, come “beni culturali” della specie descritta nel comma 4, lettera f)  dell’art.10 (“le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico”). Quale bene immobile riconosciuto di interesse storico, il “Parco della Rimembranza” è parte integrante del demanio culturale del Comune di Modena (art.53 dello stesso codice) ed è stato infine, attraverso lo speciale procedimento di verifica (art.12), espressamente dichiarato di interesse culturale con il decreto del direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia Romagna 11 ottobre 2005 (che ha compiuto una indebita alterazione della denominazione: parco delle rimembranze). L’analitica relazione allegata al provvedimento ripercorre la vicenda della formazione per fasi successive del “parco”, culminata con la erezione nel 1929 del Monumento ai Caduti nella rotonda del Baluardo di San Pietro. Per il parco della rimembranza, riconosciuto bene culturale di appartenenza pubblica, valgono gli “obblighi conservativi” (“art.30 del “codice”) nei quali si esprime la prima, pregiudiziale si direbbe, istanza della tutela così come è disciplinata dal precedente art. 29 (“conservazione”) nei modi di “manutenzione” e “restauro”, secondo i principi della ancora vincolante “Carta” del 1972 e della “Carta Italiana dei Giardini Storici” adottata in applicazione della “Carta di Firenze” (ICOMOS, 1981 – 1982).  Sul parco della rimembranza si interviene quindi per manutenzione e restauro e  della correttezza degli interventi progettati dall’ente pubblico di appartenenza – il Comune – giudica la soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, nella cui vincolata discrezione non rientra certo il potere di sciogliere il Comune proprietario dagli “obblighi conservativi” dell’assetto consolidato del parco.

 

5.    Certamente illegittime sono le autorizzazioni date nella specie dalla Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio a vasti e diffusi interventi edificatori che ledono la integrità fisica del luogo con le opere di fondazione in cemento armato e  la realizzazione della rete dei servizi che incidono negli apparati radicali delle piante, minacciandone la sopravvivenza;  contendono con i molteplici volumi in elevazione gli spazi al fisiologico sviluppo dell’impianto arboreo, la cui trama ancora rimanda, pur con le non sempre meditate modificazioni nel tempo, all’accurato disegno originario. Ma, quel che è più grave, i numerosi insediamenti non ricadono esclusivamente nelle radure, comportano invece il previsto abbattimento di talune piante (i chioschi si fanno spazio dentro il “monumento vegetale” sacrificandone alcuni elementi) e sarà l’ufficio comunale del verde che indicherà i punti dei dintorni per i reimpianti di analoghe essenze. Una lesione assai grave della integrità fisica del parco come compagine arborea, che non potrà essere certo risarcita con la introduzione di giovani piante sostitutive nei casuali spazi prossimi  disponibili, necessariamente al di fuori di un organico disegno, connotato essenziale di un parco storico. Mentre già si è constatato che per assicurare la sopravvivenza di alcuni alberi, il cui apparato radicale è stato leso dai lavori di primo insediamento, si è dovuto provvedere a un drastico sfoltimento della ramificazione aerea.

 

6.    Nei provvedimenti abilitativi della soprintendenza (del marzo 2011 e del dicembre 2012) invano si cerca la considerazione così del carattere storico del luogo urbano dedicato alla “rimembranza” (dunque sacro alla memoria), come del disegno progettuale originario del parco e del tutto assente è la valutazione della compatibilità della programmata “valorizzazione commerciale”  attraverso la fitta edificazione che soffoca la sostanza verde del monumento vegetale. Ci si limita invece a corrive prescrizioni tutte esteriori e futili  di qualità di materiali e scelta delle tinteggiature. Né ci si preoccupa di analizzare le specifiche condizioni di inserimento dei singoli chioschi per verificare se essi comportino e in che misura il sacrificio del soprassuolo vegetale. Simili provvedimenti dati in palese contrasto con la finalità istituzionale di tutela non possono certo valere a legittimare le conseguenti condotte attuative e anzi del fatto illecito costituiscono un essenziale contributo integrativo. Lo ha espressamente riconosciuto la sequenza dei provvedimenti, conclusa dalla decisione della Corte di Cassazione (42011/2011), che in sede cautelare ha fermato i lavori diretti alla costruzione di un parcheggio automobilistico sotterraneo lesivi della integrità fisica del  parco pubblico dell’Acquasola di Genova dichiarato bene culturale. E’stato riaffermato il principio che il divieto posto dall’art. 20 del Codice dei beni culturali (e sanzionato dal successivo articolo 170) vincola innanzitutto gli organi della tutela istituzionale, mentre l’autorizzazione in ipotesi data in contrasto con quel divieto costituisce elemento integrativo della fattispecie del reato di danneggiamento del bene culturale (artt. 170 Codice dei beni culturale e 635, comma 2, sub 3, cod. pen.) e dunque pone un tema di concorso nell’illecito del  funzionario della soprintendenza che abbia abilitato l’opera lesiva.

 

7.    I lavori dei primi cantieri attivati (i relativi cartelli indicativi danno atto del “permesso di costruire” dovuto, certo, per opere di “edificazione” che sappiamo però, lì, vietate) sono in una fase iniziale, ma progrediscono, mentre sono in procinto di insediarsi tutti gli altri cantieri per la realizzazione dei diffusi volumi (40 moduli, metri 4x4x4 ciascuno), che già hanno ottenuto concessione d’uso (onerosa) e permesso di costruire. Sappiamo che è prevista, cioè consapevolmente accettata e programmata, anche la conseguenza dell’abbattimento di un consistente numero di piante per far posto agli invadenti edifici – chioschi. Ricorre dunque la situazione tipica che legittima e a nostro giudizio impone  di fermare la condotta illecita in atto prima che sia portata ad ulteriori e irrimediabili conseguenze: qui lesive dell’integrità del Parco della Rimembranza  elemento costitutivo del demanio culturale del Comune di Modena e del “patrimonio storico e artistico della Nazione” che “la Repubblica tutela” per comando dell’art.9 della Costituzione.

Modena, 3 marzo 2014.

Giovanni Losavio, presidente di Italia Nostra, sezione di Modena.

parco rimembranza (2)