Autodromo di Marzaglia: esposto 18 sett. ’12

Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena

Italia Nostra, associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione, riconosciuta come persona giuridica con D.P.R. n. 1111 del 1958, con sede in Roma, che svolge attività “di rilevante interesse pubblico” “nel campo della tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione”(art.1, legge 23 maggio 1980, n. 211) ed è portatrice degli interessi diffusi alla “tutela”, nella persona del presidente della sezione modenese della associazione, Giovanni Losavio, con sede in Modena, corso Vittorio Emanuele II, 59, presso la Accademia Nazionale di Scienze Lettere Arti,

espone i seguenti fatti relativi: A. alla costruzione della pista automobilistica “Guida sicura” in Marzaglia, frazione di Modena, attuata dalla società a r.l. Vintage in difformità dalle prescrizioni dettate in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, dallo strumento urbanistico (Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica) e dal conforme progetto approvato con il permesso di costruire, così da integrare il reato di cui all’art. 44, comma c) (o, in subordine, comma b), DPR. 6 giugno 2001, n. 380 ; B. al mancato compimento dei provvedimenti coercitivi, previsti per gli interventi edilizi abusivi dall’art.31 dello stesso DPR., da parte del dirigente del competente Ufficio comunale, espressamente da questa associazione richiesto al riguardo con diffida ricevuta lo scorso 23 luglio, così da integrare il reato di cui all’art 328 C.P.;  C. alla omessa denuncia da parte dello stesso dirigente (art. 361 C.P.) del fatto reato come sopra indicato sub A. e della condotta del tecnico progettista della società Vintage che nella SCIA 2233 del 12 settembre 2011 ha asseverato la conformità del progetto in variante (in realtà dell’opera così già allora realizzata) al piano urbanistico attuativo, incorrendo nella responsabilità sanzionata dall’art.19, comma 6, legge 241/1990;  D. alla falsa attestazione del tecnico progettista ora descritta sub C.

 

  1. 1.     Vintage s.a r.l., in qualità di promotore del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del “Centro di guida sicura” in località Marzaglia (a conclusione dell’esito dello screening, “procedura di verifica”, a norma degli artt. 9 e 10 legge regionale ER n. 190 del 2000), presentò (5 aprile 2007) alla autorità competente il progetto della complessa opera modificato rispetto a quello che nella precedente verifica era stato valutato severamente per le segnalate criticità. In particolare la società proponente, recependo le osservazioni emerse in quella sede, ridusse la lunghezza del circuito automobilistico “fino a circa 1600 metri” (rispetto al progetto proposto e valutato nel precedente procedimento di verifica, che prevedeva lo sviluppo della pista in circa 2000 metri): si veda il Rapporto sull’Impatto Ambientale, approvato il 20 dicembre 2007 dalla Conferenza di servizi presso la competente autorità (Amministrazione Provinciale di Modena) e in particolare, a pagina 35, la “Sintesi delle scelte del progetto definitivo” presentato alla VIA da Vintage [“Con il recepimento delle osservazioni emerse dallo screening, l’obbiettivo primario è l’esigenza di minimizzare l’impatto ambientale e, in particolare, tutelare i corpi idrici sotterranei e superficiali (diminuendo la lunghezza del circuito fino a circa 1600 metri, aumentando la superficie permeabile), minimizzare i rumori, le emissioni, ed i rischi di contaminazione delle acque sotterranee”] –ALLEGATO 1-. L’intervento infatti ricade in zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei soggetta alla speciale disciplina delle norme di attuazione – art. 28 – del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) e in zona di rispetto delle captazioni delle acque destinate al consumo umano.
  2. 2.     Il procedimento di VIA si concluse con l’approvazione del “progetto definitivo” così come presentato (che prevedeva quindi lo sviluppo della pista contenuto in 1600 metri), accompagnata da una serie di specifiche prescrizioni a salvaguardia soprattutto della integrità dei campi acquiferi (in particolare fu ritenuta necessaria la realizzazione dei condotti di scolo con speciali precauzioni):  si veda lo stesso Rapporto sull’Impatto Ambientale e in particolare la “Sintesi del Quadro di Riferimento Progettuale” a pagina 31 (“Il progetto prevede la realizzazione di un impianto che andrà ad ospitare una pista di circa 1600 metri di sviluppo, …”). E’ certo dunque che lo sviluppo in lunghezza della pista è assunto nel procedimento di VIA come caratteristica essenziale e qualificante, vero e proprio profilo funzionale di identità dell’impianto.  -ALLEGATO 1-.
  3. 3.     Il piano particolareggiato di iniziativa pubblica per la esecuzione del “Centro di guida sicura”, che era stato adottato con deliberazione consiliare  n. 81 del 14 dicembre 2006  -ALLEGATO 2- secondo l’originario progetto del circuito di circa 2000 metri (si veda la presentazione dell’assessore a pagina 5 del verbale di deliberazione completo di discussione), in sede di approvazione recepì il progetto come nel frattempo licenziato a conclusione della procedura di VIA e quindi, con deliberazione del consiglio comunale  n. 34 del 26 maggio 2008 -ALLEGATO 3-, su presentazione dello stesso assessore (pagina 3 del verbale della deliberazione completo di discussione), fu definitivamente approvato con la vincolante previsione del circuito automobilistico di 1600 metri.
  4. 4.     Conformemente a tale previsione, il progetto presentato da Vintage “per l’esecuzione di lavori di costruzione di pista guida sicura, impianto sportivo a raso – 1° stralcio” e approvato con il permesso di costruire prot. n. 1461/2008 descrive l’impianto, rappresentandolo graficamente, e specificamente riferisce (Relazione tecnica di DIA, pagina 5, ma non numerata) che “Il circuito anello di base ha una larghezza  costante di 12 m che aumenta fino a 15 m nel rettilineo del box, la sua lunghezza è di 1,6 Km” -ALLEGATO 4-.
  5. 5.     Difformemente dal progetto approvato, Vintage ha realizzato la pista secondo l’originario suo disegno del più lungo percorso di 2000 metri (bocciato in sede di screening, ma evidentemente mai voluto abbandonare) e l’opera, impostata su quella misura fin dall’inizio dei lavori, già nella sostanza era completata nel marzo 2011 quando fu oggetto della ripresa fotografica satellitare di Google, agevolmente scaricabile dal sito -ALLEGATO 5-. Dunque ben prima di presentare la SCIA -Allegato 6- per asserita “Variante Minore Pista Guida Sicura a Marzaglia” nel settembre 2011, con la “asseverazione” dell’architetto progettista di conformità del progetto presentato in variante (ma già così realizzato) agli strumenti urbanistici e in particolare “alle norme e alla convenzione urbanistica del piano urbanistico attuativo” che vincola invece alla realizzazione del circuito automobilistico di 1600 metri. Si veda in particolare l’ultima pagina dell’Allegato, dove la Sezione longitudinale del progetto in variante indica la misura finale di metri 2007,99, che è appunto la lunghezza della pista come in concreto realizzata.
  6. 6.     Questa associazione, ritenendo che l’opera così realizzata costituisca un intervento “in totale difformità o con variazioni essenziali” a norma dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, con raccomandata ricevuta il 23 luglio ultimo scorso -ALLEGATO 7- ha richiesto al  dirigente responsabile del competente Ufficio comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 328, comma 2, Codice penale: a) di ingiungere entro trenta giorni alla società Vintage responsabile dell’abuso di demolire l’opera come realizzata in difformità dal permesso di costruire e dal piano urbanistico attuativo, adottando i provvedimenti previsti dall’art. 31 del D.P.R. 380/2001; b) di riferire alla autorità giudiziaria (art.361 C.P.) la “esecuzione dei lavori di costruzione di pista guida sicura impianto sportivo a raso – 1° stralcio” in totale difformità dal permesso di costruire e dalle stesse previsioni del piano urbanistico attuativo (art.44 D.P.R. 380/2001) e, infine, c) di informare l’autorità giudiziaria (art.361 C.P.) e il consiglio dell’ordine professionale di appartenenza (art.23, comma 6, D.P.R. 380/2001) della condotta del tecnico progettista che nella SCIA del 12 settembre 2011 ha asseverato la conformità del progetto in variante (e in realtà dell’opera così già realizzata) agli strumenti urbanistici e in particolare al piano urbanistico attuativo, incorrendo nella responsabilità sanzionata dall’art.19, comma 6, della legge 241/1990.
  7. 7.     Ampiamente scaduto il termine di cui all’art. 328, comma 2, C.P., non risulta che il dirigente del competente Ufficio comunale abbia compiuto il doveroso atto di cui all’art.31 DPR. 380/2001, né lo stesso funzionario ha dato alcuna risposta alla formale richiesta per esporre le ragioni del ritardo o della omissione.

E’ ben noto a codesto Ufficio che l’associazione Italia Nostra già Lo ha chiamato a valutare la liceità della trasformazione urbanistica della vasta zona in frazione di Marzaglia per la realizzazione degli estesi impianti del “Centro di guida sicura” come previsti dallo stesso Piano Urbanistico Attuativo che, a giudizio della associazione, confligge con la destinazione della zona a verde pubblico e a verde privato di uso pubblico, da ritenersi confermata nel vigente piano regolatore. Questo ordine di considerazioni sviluppate nel precedente esposto di Italia Nostra non è stato condiviso da codesto Ufficio che ha richiesto l’archiviazione dei relativi atti e l’opposizione della associazione ancora non è stata decisa dal Giudice per le indagini preliminari. Il presente esposto muove invece dal presupposto (che codesto Ufficio ha dunque mostrato di condividere nel precedente procedimento, avviato perciò alla archiviazione) della legittimità del PUA, della sua conformità cioè alle destinazioni del sovraordinato piano regolatore, e denuncia appunto che l’opera di primo stralcio del complessivo progetto è stata attuata dalla società Vintage in contrasto con la vincolante prescrizione di mantenere lo sviluppo del circuito automobilistico entro la misura di Km. 1,6 conforme alla operata valutazione di impatto ambientale in zona di protezione delle acque superficiali e sotterranee.

Ebbene, pare a Italia Nostra incontestabile che la pista automobilistica, assentita nello sviluppo di circuito di Km. 1,6, ma realizzata nella maggiore misura di oltre Km. 2 (e per la precisione in m. 2007, 99) costituisca un’opera essenzialmente diversa da quella definita nello strumento urbanistico attuativo per doveroso adeguamento alla valutazione di impatto ambientale, intervenuta, si ricorderà, nell’intervallo di tempo tra l’adozione del PUA (con la previsione della pista di circa 2000 metri) e la sua approvazione nella minore estensione.

Riteniamo che la presente fattispecie di violazione di una previsione essenziale dello strumento urbanistico esecutivo (che dà concreta attuazione alla destinazione prevista nel piano sovraordinato) corrisponda alla condotta descritta dal primo comma dell’art. 30 dello stesso testo unico, come trasformazione urbanistica  dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, essendo la espressione “lottizzazione abusiva” estensivamente intesa come ogni fisica trasformazione nell’utilizzazione dei suoli in zona non ancora o non adeguatamente urbanizzata, in contrasto con la pertinente e vincolante disciplina degli strumenti urbanistici anche esecutivi. E la condotta abusiva ben può essere integrata non soltanto dal materiale frazionamento fondiario in funzione di un parcellizzato insediamento edilizio, ma pure da opere di altra natura che comportino trasformazione urbanistica dei terreni, ne realizzino in concreto la prima o nuova urbanizzazione in radicale contrasto con il modello prefigurato negli strumenti urbanistici. La costruzione dell’autodromo  (la pista di così detta guida sicura, che è la funzione del relativo “centro”) in zona prima d’ora non urbanizzata (di fatto agricola e in parte utilizzata per il prelievo di materiali lapidei), in difformità dal modello così definito nello strumento attuativo per esigenze di protezione dell’ambiente, integra un’opera essenzialmente diversa e crediamo perciò che debba trovare la sanzione sub c) dell’art. 40.

Ma se si escludesse tale ipotesi, si dovrebbe ritenere per certo quella di cui sub b) dello stesso articolo per “esecuzione dei lavori in totale difformità” a norma degli articoli 31 e 32, commi 1 e 3, con riferimento all’art.23 (“variazioni essenziali”), comma 1, lettere a), b) e f) della legge Regione Emilia Romagna 25 novembre 2002, n. 31.

Già si è detto che l’intervento ricade su immobili compresi in zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei come censita e disciplinata dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) nell’art. 28 delle sue norme di attuazione, con specifiche prescrizioni e divieti; e qui aggiungiamo che convergono sugli stessi immobili altri vincoli ambientali come quelli di cui agli artt. 32 e 42 dello stesso TPCP, per essere i terreni compresi in “Ambito sottoposto a progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed aree di studio” e soggetti, perché inclusi nella speciale “zona C”, agli “Indirizzi e direttive in materia di qualità e quantità delle acque superficiali e sotterranee”; mentre il Piano Strutturale Comunale (PSC) include un’ampia parte del circuito della pista nei “perimetri di tutela dei corpi idrici sotterranei-CIS- e un’altra ampia parte nel Perimetro di protezione allargata (PA2) soggetto alle prescrizioni dell’art. 7.4 del Testo coordinato delle norme di PSC , il quale “contiene le prescrizioni relative agli interventi di trasformazione all’interno dei perimetri di protezione allargata (PA2) degli acquiferi sotterranei, in applicazione della legislazione vigente ed in particolare del Decreto Legislativo 258/2000[1] che definisce, all’articolo 5, i centri di pericolo e le attività che sono vietate all’interno delle zone di rispetto dei punti di captazione.” (si veda lo stesso “Rapporto sull’Impatto Ambientale”, pagine da 23 a 29, dell’ALLEGATO 1).

Non v’è dubbio dunque che l’intervento sia effettuato su “immobili sottoposti a vincolo […] ambientale” E gli interventi difformi dal progetto approvato che ricadano su tali immobili sono considerati variazioni essenziali a norma dell’art.32, terzo comma, ultimo periodo, pur se non integrino alcuno dei profili  di variazione essenziale indicati nel primo comma dello stesso articolo (e la specificazione al riguardo è rimessa alla legislazione regionale); quando integrino una di tali fisiche variazioni essenziali “sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44” (stesso art. 32, terzo comma, primo periodo).

Si deve per altro constatare che la costruzione della pista automobilistica nella dimensione di oltre 2007 metri, rispetto al progetto approvato in quella contenuta in 1600 metri, integra la variazione essenziale come definita (a norma del primo comma dell’art.32) dalla Regione Emilia Romagna nell’art. 23, sub b), della legge 31/2002 per “gli scostamenti di entità superiore al 10 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro …” (lo scostamento nella specie supera il 25 per cento!): in conclusione, poiché l’intervento abusivo della società Vintage ricade su immobili sottoposti a vincolo ambientale, esso deve essere considerato “in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44”; mentre, in contrasto con il piano urbanistico attuativo, l’intervento stesso non è suscettibile di accertamento di conformità (art. 36 DPR. 380/2001 e art.17 legge Regione Emilia Romagna 23/2004), né in ogni caso è sanabile, perché difforme dal progetto proposto e assentito in sede di VIA con determinazione vincolante per le stesse amministrazioni competenti al rilascio delle ulteriori prescritte autorizzazioni (art. 17, comma 5, legge Regione Emilia Romagna 9/1999). Sempre che l’intervento non debba considerarsi lottizzazione abusiva a norma degli articoli 30 e 44, sub c), come noi riteniamo in via principale.

A fronte della perdurante inerzia del dirigente responsabile del Comune di Modena, pare a Italia Nostra che si imponga la misura cautelare del sequestro preventivo dell’opera abusiva che, ancora non completata in ogni sua parte e servizio, già è utilizzata per manifestazioni e perfino competizioni che non sarebbe possibile attuare entro la pista contenuta nella minore misura prescritta, mentre in ogni caso la libera disponibilità del manufatto, con l’impiego del circuito nelle dimensioni giudicate lesive di essenziali equilibri ambientali e territoriali, varrebbe a protrarre le conseguenze dell’illecito. E se si considerasse nella specie conclusa l’opera abusiva, basterebbe qui ricordare che da tempo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno superato ogni dubbio sulla legittimità della misura cautelare disposta sull’opera abusiva completata, nel rilievo che “l’utilizzazione dell’immobile costruito in violazione degli strumenti urbanistici, se non modifica il perfezionamento del reato avvenuto, aggrava tuttavia e prolunga la lesione dell’equilibrio urbanistico del territorio, che è il valore sostanziale al quale è finalizzato il controllo pubblico sulle trasformazioni del territorio medesimo”. Principio che assume una speciale pregnanza nella fattispecie dove l’abuso incide sulla integrità di territori protetti come campi acquiferi e di ricarica della falda, in prossimità dei punti di captazione, essendo le acque sotterranee destinate al consumo umano. Il sequestro per altro deve considerarsi in ogni caso consentito se si ritenga la ipotesi di cui sub c) dell’art. 44, alla cui condanna consegue la confisca obbligatoria (comma 2, stesso articolo).

Italia Nostra crede in conclusione di potere fondatamente proporre formale istanza di sequestro preventivo dell’opera abusiva (e dichiara infine di voler essere informata nella ipotesi di cui all’art. 408, comma 2, C.P.P.).

Modena, 18 settembre 2012.

Italia Nostra, sezione di Modena.

Il presidente Giovanni Losavio

 



[1] Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258  – Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128