Spetta alle Soprintendenze la tutela delle alberature stradali (per le quali nessun vincolo all’abbattimento è posto dal Codice della Strada).

Una sentenza della Corte di Cassazione ha messo in allarme l’ANAS che ha reagito avviando l’indiscriminato abbattimento delle alberature delle strade statali, poste a distanza minore di sei metri dalla carreggiata. La quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 17601 del 2010 ha infatti confermato la condanna per omicidio colposo di un capo cantoniere che non aveva provveduto a rimuovere un filare di alberi lungo il margine della strada statale affidata alla sua manutenzione (o ad installare un’idonea barriera protettiva) e un automobilista aveva cozzato con il proprio veicolo contro una di quelle piante riportando lesioni mortali.
Si deve subito osservare che la sentenza è fondata su un palese (agevolmente riconoscibile) fraintendimento di lettura della disciplina del Codice della Strada (articoli 3 e 16) e del relativo regolamento di esecuzione (articolo 26) che detta prescrizioni, non già per l’assetto delle aree di proprietà stradale (né in particolare per le fasce di pertinenza e cioè per le strisce di terreno comprese tra la carreggiata ed il confine stradale), ma per le fasce di rispetto esterne al confine stradale, ponendo “vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni , depositi e simili”.
L’art. 16, lettera c), fa dunque divieto “ai proprietari dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati” di “impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive, piantagioni, ovvero recinzioni” e rimette al regolamento di determinare “le distanze entro le quali vigono i divieti”. E appunto l’art. 26, comma 6, del regolamento fissa in almeno sei metri “la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada”.
Non v’è dubbio che la disciplina dettata per le zone di rispetto esterne al confine stradale non ponga prescrizioni dirette agli enti proprietari e gestori delle strade, alla cui discrezione tecnica è rimesso l’assetto delle fasce di pertinenza marginali alla carreggiata per le quali non vige il divieto normativo di impiantare alberi alla distanza dettata ad altro fine per le fasce esterne di rispetto. Ciò non esclude che in rapporto a specifiche condizioni dell’assetto stradale sia avvertita l’esigenza di introdurre speciali misure a tutela della sicurezza della circolazione, come barriere laterali di protezione (guardrail) o, più opportunamente, la prescrizione di rigorosi limiti nella velocità, sembrando irragionevole e privo di fondamento etico l’indiscriminato sacrificio delle alberature stradali come misura di risposta alla previsione di condotte di guida trasgressive di vincolanti norme di comportamento.
E’ certo per altro che le strade pubbliche, con le relative pertinenze, se aperte da oltre cinquant’anni (settanta, secondo la legge di conversione del decreto – sviluppo), siano assoggettate alla tutela a norma dell’articolo 10 comma 1, del Codice dei beni culturali. Le alberature marginali, come pertinenze delle strade pubbliche, hanno dunque la protezione del consecutivo articolo 12 e solo su autorizzazione delle Soprintendenze potrebbero essere abbattute. E si vuole qui sottolineare che dalla disciplina del codice della strada e del relativo regolamento non discende affatto l’obbligo della rimozione degli alberi impiantati nelle “fasce di pertinenza”, cioè nelle “strisce di terreno comprese tra la carreggiata ed il confine stradale” e dunque la Soprintendenza nell’esercizio in concreto della tutela al riguardo non è vincolata da alcuna prescrizione dettata dal Codice della Strada, né in particolare dai divieti posti per le diverse fasce esterne di rispetto.
Che le Soprintendenze e perfino gli uffici centrali del Ministero abbiano sicura consapevolezza del quadro normativo nei termini che si sono qui sopra delineati (e delle responsabilità che spettano alle istituzione della tutela) è legittimo dubitare e dunque sembra indispensabile che Italia Nostra prenda un immediato rapporto con lo stesso Ministro Galan per suggerire una efficace strategia adeguata a fronteggiare gli allarmanti propositi annunciati dall’ANAS e già in parte in via di attuazione.
Modena, 12 luglio 2011.
Giovanni Losavio.

fonte foto: Salviamo il Paesaggio